Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

art. 71, comma 4 del D.lgs n. 81/2008

Installazione e utilizzo in conformità delle attrezzature da lavoro

Ai sensi dell’art. 71, comma 4, del D.lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

In particolare…

L’art. 71 del D.Lgs. n.81/2008 dichiara, inoltre, che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

art. 71, comma 4 del D.lgs n.81/2008

Obblighi datore di lavoro

Per tutte queste attrezzature, il datore di lavoro deve provvedere a inoltrare:

  • comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
  • richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente, che vi provvede direttamente entro 45 giorni o è svolta da soggetti pubblici o privati abilitati;
  • richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl), Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.
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La Ipem S.r.l. è un soggetto abilitato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle verifiche periodiche delle seguenti tipologie di attrezzature di lavoro:

Gruppo SC – Sollevamento materiali

  • Apparecchi mobili/trasferibili/fissi con portata superiore a 200 kg.
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico.
  • Idroestrattori a forza centrifuga.

Gruppo SP – Sollevamento persone

  • Scale aree ad inclinazione variabile.
  • Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato.
  • Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano.
  • Ponti sospesi e relativi argani.
  • Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne.
  • Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento

  • Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar.
  • Generatori di vapor d’acqua.
  • Generatori di acqua surriscaldata.
  • Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi.
  • Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido, gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW.
  • Forni per le industrie chimiche e affini.
  • Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
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Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

art. 71, comma 4 del D.lgs n.81/2008

L’omessa richiesta delle verifiche periodiche prevista dall’art. 71, c.11, del D.Lgs. n.81 del 2008, comporta a carico del datore di lavoro e/o del dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 € a 2.211,31 € (art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008). Tuttavia, la mancata verifica periodica dell’attrezzatura di lavoro, può determinare anche una responsabilità penale in caso d’infortunio derivante dall’utilizzo della stessa.

La Ipem S.r.l. garantisce l’imparzialità nei propri servizi e si avvale di un team esperto di verificatori specializzati di esperienza pluriennale.

Siamo impegnati nelle prevenzione di ogni eventuali non conformità

Abbiamo manifestamente assunto l’impegno all’imparzialità lungo tutto il processo di certificazione ed ispezione