Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
art. 71, comma 4 del D.lgs n. 81/2008
Ai sensi dell’art. 71, comma 4, del D.lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.
L’art. 71 del D.Lgs. n.81/2008 dichiara, inoltre, che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
art. 71, comma 4 del D.lgs n.81/2008
Per tutte queste attrezzature, il datore di lavoro deve provvedere a inoltrare:
- comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
- richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente, che vi provvede direttamente entro 45 giorni o è svolta da soggetti pubblici o privati abilitati;
- richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl), Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.
art. 71, comma 4 del D.lgs n.81/2008
L’omessa richiesta delle verifiche periodiche prevista dall’art. 71, c.11, del D.Lgs. n.81 del 2008, comporta a carico del datore di lavoro e/o del dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 € a 2.211,31 € (art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008). Tuttavia, la mancata verifica periodica dell’attrezzatura di lavoro, può determinare anche una responsabilità penale in caso d’infortunio derivante dall’utilizzo della stessa.
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